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Perdere la DISOCCUPAZIONE? Ecco in quali casi

In quali casi si perde la disoccupazione?

 

Non sempre una persona che si trova senza lavoro può definirsi disoccupata; per il riconoscimento dello stato di disoccupazione, infatti, ci sono delle regole ben precise da rispettare.

 

Naturalmente per essere riconosciuto come disoccupato bisogna essere privo di occupazione, purché l’ultimo impiego sia stato perso per cause estranee alla propria volontà (licenziamento, mancato rinnovo del contratto o dimissioni per giusta causa).

In tal caso è possibile presentare la richiesta al Centro per l’impiego dichiarandosi però immediatamente disponibili sia allo svolgimento di attività lavorativa che a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro.

Essere riconosciuti a tutti gli effetti come disoccupati è molto importante poiché in questo caso è possibile – in caso si rispettino i requisiti – beneficiare dei trattamenti previdenziali di sostegno al reddito come l’indennità di disoccupazione Naspi.

 

Inoltre ci sono Regioni che per alcune categorie di disoccupati prevedono delle misure ad hoc per il sostegno del reddito e anche per queste è necessario il riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte del Centro per l’impiego. Senza dimenticare poi che con il supporto dei Centri per l’impiego e dei servizi da lui offerti sarà più semplice trovare una nuova occupazione e reinserirsi nel mondo del lavoro.

 

Lo stato di disoccupazione però non è “eterno” poiché ci sono alcuni eventi che ne comportano la perdita. Ad esempio, questo avviene quando il disoccupato trova una nuova occupazione che gli garantisce un reddito superiore alla soglia prevista dalla legge, ma anche qualora quest’ultimo si rifiuti di prendere parte alle attività formative e di orientamento proposte dal Centro per l’impiego.

 

 

Analizzeremo tutte le fattispecie che comportano la perdita dello stato di disoccupazione – e quindi, ove prevista, anche della Naspi – nel proseguo dell’articolo.

 

 

Assenza alle convocazioni del Centro per l’impiego

 

Il Centro per l’impiego ha la facoltà di convocare il disoccupato in sede per diversi motivi, dalla conferma dello stato di disoccupazione alla redazione della profilazione personale, fino alla stipula del patto di servizio personalizzato. Inoltre il disoccupato ha il dovere di tenere degli incontri con il responsabile delle attività, con frequenza indicata al momento della stipula del patto.

 

Ogni assenza ad una convocazione del Centro per l’impiego va comunicata con congruo preavviso e giustificata.

In assenza di ciò al disoccupato si applicano diverse sanzioni, quali:

  • 1^ assenza ingiustificata: decurtazione – ove prevista – di un quarto dell’indennità di disoccupazione Naspi;
  • 2^ assenza ingiustificata: decurtazione – ove prevista – di un mese di Naspi;
  • 3^ assenza ingiustificata: perdita della disoccupazione.

 

Inoltre il disoccupato ha l’obbligo di partecipare alle iniziative di politiche attive selezionate per lui dal Centro per l’impiego; anche in questo caso l’assenza ingiustificata viene sanzionata prima con la decurtazione di un mese di Naspi e successivamente – alla seconda assenza – con la perdita dello stato di disoccupazione.

 

 

Nuovo lavoro

 

Aver trovato un nuovo lavoro non comporta l’immediata perdita dello stato di disoccupazione. Potrebbe accadere, infatti, che lo stipendio percepito sia molto basso oppure che la durata del contratto sia inferiore ai 6 mesi: questi rapporti di lavoro, quindi, non sono sufficienti per considerare l’avvenuto reinserimento nel mercato del lavoro del disoccupato e come tali mantengono la disoccupazione.

 

In quali casi quindi un nuovo impiego fa sì che il disoccupato non venga più considerato come tale? Questo avviene quando:

  • il contratto di lavoro subordinato ha durata superiore ai 6 mesi. Per i rapporti di lavoro inferiori ai 6 mesi, infatti, lo stato di disoccupazione viene solamente sospeso;
  • il reddito annuo derivante dall’attività di lavoro subordinato o parasubordinato è superiore a 8.000€;
  • il reddito annuo derivante da lavoro autonomo (quindi per il disoccupato che inizia una nuova attività) è superiore a 4.800€.

 

 

Mancata accettazione di un nuovo lavoro

 

 

La disoccupazione si perde anche quando non si accetta un’offerta di lavoro congrua – fatta pervenire dal Centro per l’impiego – senza un giustificato motivo.

Con la disoccupazione, infatti, ci si rende immediatamente disponibili per un nuovo lavoro e per questo ogni offerta rifiutata va giustificata.

 

A tal proposito è importante capire quando per il disoccupato un’offerta di lavoro di definisce congrua e quando invece non lo è (possiamo fare riferimento ad una recente circolare dell’ ANPAL, con la quale è stata fatta chiarezza su quando un’offerta di lavoro è considerata congrua e quindi la mancata accettazione può comportare la perdita della disoccupazione).

 

 

Fonte: Money.it