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Quando la Ritenuta d’acconto è un PERICOLO

Oggi tocchiamo un argomento molto sensibile che abbiamo riscontrato nei vari appuntamenti con Clienti e Addetti ai lavori: l’utilizzo delle Ritenute d’acconto.

Partiamo dai presupposti cardine di questo strumento: la Ritenuta d’acconto è la forma utilizzata per la regolarizzazione dei LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI.

 

Il lavoro autonomo occasionale è caratterizzato da:

 

-Mancanza di continuità nella prestazione 

Questo significa che la prestazione dev’essere un’eccezione o quantomeno un evento non reiterato nel tempo.

 

-Mancanza di coordinamento (l’attività non dovrebbe essere svolta all’interno dell’ambito aziendale o del ciclo produttivo del committente)

Il prestatore è autonomo nella scelta degli orari, nel modo in cui arrivare all’obiettivo della sua mansione.

Questo significa che il Datore di Lavoro NON da direttive al Lavoratore, ne tanto meno lo dirige nella lavorazione. Inoltre un lavoratore Occasionale non può essere inserito in un contesto cardine dell’attività produttiva (es. Camerieri o Baristi in un Bar).

Dal cuoco al cameriere, dall’istruttore in palestra al musicista o DJ, dal presentatore allo sviluppatore di software, i lavori per arrotondare sono davvero tanti e di natura molto diversa. Un dipendente può arrotondare con un’attività propria se non è vietata in modo espresso dal contratto sottoscritto e se quanto svolto non è in concorrenza con la sua occupazione principale.

 

L’articolo 2105 del Codice Civile infatti sottolinea che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Il dipendente, nel caso in cui decida e abbia la possibilità di arrotondare lo stipendio con un’attività extra, non ha alcun obbligo di comunicazione nei confronti del proprio capo, ma per evitare situazioni spiacevoli è sempre consigliabile agire in massima trasparenza, evitando in questo modo possibili incomprensioni con il datore di lavoro.

 

 

Attenzione all’orario settimanale

 

Chi integra la busta paga principale con un secondo lavoro deve inoltre tenere in considerazione i limiti imposti dall’art. 4 del D.Lgs. 66/03. Il legislatore infatti sottolinea che “I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”. L’obbligo resta valido anche nel caso in cui il soggetto abbia più rapporti di lavoro: il dipendente deve quindi tenere in considerazione questo limite temporale.

 

 

In sintesi

 

L’utilizzo del lavoro autonomo occasionale nel settore Ho.Re.Ca è nettamente sconsigliato per le figure come Baristi, Camerieri poichè quest’ultime sono le mansioni per antonomasia del Lavoro Subordinato, quindi gestito, diretto e supervisionato dal Datore di Lavoro.

La ritenuta d’acconto in questi casi, in caso di ispezione darebbe adito a verbali anche molto salati per il Datore di Lavoro in quanto non utilizzata una forma di regolarizzazione conforme con l’effettività della prestazione.