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Quali sono i costi che ha l’Azienda sul dipendente?

Partendo dalla retribuzione lorda annua del dipendente andiamo a calcolare il costo che l’azienda sostiene sul dipendente.

Costo lavoro azienda  = Retribuzione Lorda + Oneri Sociali +Acc.ti TFR + Irap

 

ONERI SOCIALI:
1) Contributi INPS

I contributi, sono in parte a carico dell’azienda stessa e in parte in carico del dipendente

Aliquote contributive a carico dell’Azienda:  il dipendente paga i  contributi INPS a sua carico, sulla base di un aliquota che varia a seconda del settore e della qualifica del dipendente (operai, impiegati, dipendente). La retribuzione su cui si pagano i contributi non può essere inferiore ad un importo minimo ne superare un importo massimo. Tali importo sono definiti annualmente dall’INPS.

2) Contributi INAIL

L’Inail gestisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nel caso di infortuni sul lavoro, copre le spese relative alle cure e garantisce il pagamento di un indennità giornaliera.

A fronte di tale servizio i datori di lavoro  versano un contributo all’Inal che viene erogato tramite l’auto-liquidazione del premio. Questo in quanto i datori di lavoro procedono autonamente al calcolo e alla liquidazione del premio secondo le basi di calcolo elaborate dall’Inail .

Tali premi sono calcolati applicando alle retribuzioni, una percentuale variabile a seconda del rischio che grava sulle diverse attività lavorative. Sull’importo ottenuto si deve applicare un addizionale dell’1%.

Il 16 febbraio di ogni anno ciascuna impresa deve provvedere all’autoliquidazione  anticipata del premio INAIL per l’anno in corso applicando la percentuale, in via provvisoria, sulle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente. Sempre entro la stessa data l’impresa deve calcolare e versare il conguaglio per l’anno precedente in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno in corso. E’ possibile la rateizzazione i 4 rate 16/02 – 16/5 – 16/8 – 16/11 .

La retribuzione imponibile coincide con quella dell’Inps. Su tale retribuzione viene calcolato il contributo sulla base del coefficente comunicato annualmente dall’INAIL.

 

TFR

Il TFR (trattamento di fine rapporto) rappresenta una forma di retribuzione differita, proporzionale agli anni di servizio prestati, che spetta alla cessazione del rapporto di lavoro sotto forma di liquidazione  o di pensione integrativa (dal 2006), secondo che il prestatore di lavoro abbia deciso di mantenerlo nell’azienda, o destinarlo a un fondo pensione.

 

Dal 1 gennaio 2007 i lavoratori subordinati possono scegliere se versare il TFR in un Fondo Pensione o lasciarlo in Azienda.

 

Per chi lo lascia in Azienda, il TFR sarà versato all’INPS se si tratta di un azienda con più di 50 dipendenti altrimenti le quote rimangono in azienda. Nel caso di azienda con meno di 50 dipendenti e per la quota di TFR relativa ai dipendenti che hanno scelto di non optare per un fondo pensione, l’azienda provvede ad accantonare il TFR, negli altri casi il TFR viene liquidato all’INPS o al fondo pensione prescelto.

 

 

La quota da accantonare è pari alla retribuzione annua / 13,5. Lo 0,5% di tale somma viene destinata all’INPS . Il totale cumulato accantonato viene annualmente rivalutato.

La rivalutazione del Fondo TFR viene effettuata sul fondo tfr  anno precedente. Tale fondo viene rivalutato di un tasso fisso dell’1,5% a cui và aggiunto lo 75% dell’incremento dell’indice ISTAT. La rivalutazione impatta sull’azienda solo nei casi in cui il Fondo TFR rimanga in azienda.

IRAP

Il costo IRAP che incide sul costo azienda del lavoro subordinato,  possiamo scomporlo in 2 componenti:

1. Indeducibilità del Costo del Lavoro ai fini IRAP:  il costo del lavoro è indeducibile a i fini Irap. Ciò comporta un aggravio delle imposte imputabili al costo del lavoro, che vanno conseguente ad incidere sul costo complessivo del Lavoro per quel che concerne l’Azienda. La legge 201/11 (Manovra Monti), prevede una serie di normative (decorrenza 2012), che andranno a ridurre sensibilmente il peso dell’ìrap. Per quel che riguarda l’indeducibilità del costo del lavoro, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a 4.600,00 euro, su base annua, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’importo deducibile è elevato fino a 9.200,00 euro, su base annua aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

2. Indeducibilità imposta IRAP ai fini IRES: la seconda componente di aggravio sul costo del lavoro, è relativa alla componete irap pagata sul costo del lavoro e indedicibile ai fini IRES e Irpef. Anche qui la “Manovra Monti” ha previsto uno sgravio fiscale, in quanto dal 2012 si può portare a deduzione di Irpef e Ires la quota Irap riferita al costo del lavoro al netto delle deduzioni spettanti.