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Certificazione Unica 2018 – Modello, Istruzioni e scadenze

In scadenza il termine per trasmettere all’Agenzia delle entrate il modello ordinario della Certificazione unica 2018 che attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi corrisposti nel 2017.

Entro mercoledì 7 marzo 2018 deve essere trasmessa in via telematica, da parte dei sostituti di imposta all’Agenzia delle entrate, la Certificazione Unica 2018 (ex CUD). I dati confluiranno nelle dichiarazioni dei redditi precompilate, disponibili per i contribuenti dal prossimo 16 aprile. Per le Certificazioni uniche non contenenti informazioni utili alla precompilata la scadenza a regime, per la trasmissione all’Agenzia delle entrate, è la medesima per la presentazione dei modelli 770, ovvero entro il 31 ottobre 2018. La stessa andrà poi consegnata ai lavoratori dipendenti entro il prossimo 31 marzo (2 aprile per quest’anno) e agli autonomi per i compensi soggetti a ritenute fiscali.

La CU è stata introdotta nel nostro ordinamento fiscale nel 2015, in sostituzione del vecchio modello CUD per i lavoratori dipendenti e assimilati e della vecchia certificazione dei compensi per autonomi. Vediamo nel dettaglio cos’è la CU, a cosa serve, i soggetti a cui interessa, come si trasmette e le scadenze 2018.

Certificazione Unica 2018: di cosa si tratta

La CU ha come finalità quella di attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi. Quella delle locazione brevi è la novità più importante contenuta nella CU 2018.

Per il periodo d’imposta 2017, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo.

La Certificazione Unica 2018 si divide in “ordinario” e “sintetico”.

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica. Il modello “ordinario”, a differenza del “sintetico”, non porta con sé la scheda per la destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef. Si ricorda che il “sintetico” dovrà essere consegnato al dipendente entro il 2 aprile 2018, visto che la scadenza ordinaria del 31 marzo quest’anno cade di sabato.

Il flusso telematico ordinario da inviare all’Agenzia si compone di:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica 2018 nella quale vengono riportati:
    • i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
    • alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
    • nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Certificazione Unica 2018: i soggetti tenuti all’invio

Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 7 marzo 2018 i soggetti che nel 2017:

  • hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
  • hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail

La CU 2018 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte. Questo nel caso in cui sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano con CU i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici.

La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

Certificazione Unica 2018: scadenza e modalità di presentazione

Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 7 marzo 2018.

La scadenza invece è il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sostituto d’imposta che nell’anno 2018 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 luglio le dichiarazioni Mod. 730/2018 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3).

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

  • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato.

La presentazione della Certificazione Unica può avvenire:

  • direttamente da parte del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione: i soggetti tneuti devono usare i servizi telematici Fisconline od Entratel
  • tramite un intermediario abilitato.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili i software:

  • di compilazione  – che consente di inserire i dati e predisporre il file
  • di controllo – che segnala eventuali anomalie o incongruenze emerse tra il contenuto della dichiarazione (e relativi allegati) e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Per considerare chiusa la partita occorrerà aspettare la successiva ricevuta attestante la correttezza dell’operazione e l’avvenuta presentazione della comunicazione, disponibile anche nella sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.