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Cos’è il DURC? A cosa serve?

Il documento unico di regolarità contributiva o DURC è l’attestazione della regolarità contributiva INPSINAILCassa edile, rilasciato dalla Cassa edile competente per zona, necessario per l’inizio lavori di un appalto in Italia.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali italiano ha fissato al 15 aprile 2005 la data per l’avvio, su tutto il territorio nazionale, delle procedure di richiesta e rilascio, in forma unificata e telematica, del DURC, da utilizzarsi per appalti e subappalti pubblici e opere private, soggette a rilascio della concessione edilizia o DIA, oltre che per l’attestazione SOA.

 

Già nella fase transitoria, l’accertamento della regolarità delle imprese – da parte dell’INAIL, INPS, Casse edili – si è rivelato problematico e ha complicato notevolmente le attività degli enti locali, soprattutto nei settori dell’edilizia e dei lavori pubblici. Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.

 

Dal 1º gennaio 2009, l’obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall’ambito dell’edilizia, escludendo però dall’obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti anche se l’ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta anche se non necessaria.

Come dispone l’articolo 4 del decreto legge n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), dal 1º luglio 2015 chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.

 

La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva. Previa registrazione è possibile accedere al servizio sul portale dell’INPS o dell’INAIL.